LA CORTE DI APPELLO Ha pronunziato la seguente ordinanza nelle cause riunite n. 1643/92 e 1647/92 r.g. da: prefetto di Alessandria, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Torino e p.m. presso il tribunale di Alessandria contro Simonelli avv. Claudio, elettivamente domiciliato in Torino via Bligny, 11, presso l'avv. Alfredo Viterbo, che unitamente agli avv.ti Paolo Scaparone e Andrea Ferrari, lo rappresenta come da procura in atti contro il sindaco, pro-tempore, del comune di Alessandria, quale presidente del consiglio comunale di Alessandria. OSSERVA IN FATTO Con ricorso 23 luglio 1992, proposto ai sensi dell'art. 9- bis in relazione all'art. 82 del t.u. n. 570 del 1960, il prefetto di Alessandria si rivolgeva al locale tribunale, chiedendo dichiarazione di decadenza della carica di consigliere comunale (cui era stato eletto nel 1990) dell'avv. Claudio Simonelli, condannato con sentenza 23 maggio 1988 di questa Corte (passata in giudicato per effetto della sentenza 13 dicembre 1989 della Corte di cassazione) per il reato previsto e punito dall'art. 318 del c.p. Il ricorrente esponeva che il Simonelli non poteva piu' ricoprire la carica predetta, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il cui art. 1 aveva sostituito i primi quattro commi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed aggiungeva che il sindaco di Alessandria, da lui investito della questione, non l'aveva posta all'ordine del giorno del consiglio comunale, ritenendo che la legge n. 16/1992 non fosse applicabile al caso di specie. L'avv. Simonelli si costituiva resistendo, ed il Tribunale, con sentenza 31 ottobre/14 novembre 1992, respingeva il ricorso, affermando che la legge n. 16 del 1992 doveva ritenersi applicabile solo alle consultazioni elettorali successive alla sua entrata in vigore. Avverso tale sentenza appellavano sia il prefetto, con ricorso in data 27 novembre 1992, sia il p.m. presso il tribunale di Alessandria, chiedendo la totale riforma della pronuncia; interveniva il p.g. chiedendo l'accoglimento dei proposti gravami. L'avv. Simonelli si costituiva resistendo; non si costituiva invece il sindaco di Alessandria, cui era stato notificato l'atto di appello per quanto di bisogno. All'odierna udienza le due cause venivano riunite, e quindi la difesa sollevava, nel corso della discussione, eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 16 del 1992, per contrasto con gli artt. 3, 25, 48 e 51 della Carta costituzionale. OSSERVA IN DIRITTO La questione di costituzionalita' sollevata dalla difesa non appare, quanto meno in parte, manifestamente infondata. A parere di questa Corte, invero, le norme introdotte dalla legge n. 16/1992 - norme di stretta interpretazione, in quanto incidenti sullelettorato passivo - pur non potendo agire retroattivamente, sono in ogni caso applicabili anche alle consultazioni elettorali gia' svolte prima della loro promulgazione. In questo senso la prima parte del primo comma della citata legge toglie ogni dubbio al riguardo, la' dove recita: "Non possono essere candidati alle elezioni regionali provinciali, comunali e circoscrizionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di ...": tale formula dimostra, al di la' di ogni dubbio, che le cause, di decadenza introdotte dalla legge, ed elencate sotto le lettere da a) a f) del medesimo comma, sono immediatamente operative. A questo punto, non occorre procedere oltre nell'indagare sulla natura di queste particolari ipotesi di decadenza, se cioe' esse integrino nuovi casi di sanzioni penali accessorie, o, invece, sanzioni amministrative. Trattasi, infatti, pur sempre di una sanzione, cioe' di una misura che incida negativamente su di una situazione giuridica (un diritto soggettivo, nel nostro caso) del cittadino, quale conseguenza di un suo comportamento: in sostanza, pertanto, si e' in presenza di una punizione. Di qui la possibilita' di contrasto con il secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, in quanto, nella fattispecie, la "punizione" avverrebbe in forza di una legge entrata in vigore dopo la commissione del fatto. Evidenti, anche, le ragioni di contrasto con il primo comma dell'art. 51 della Carta fondamentale, secondo la quale i cittadini possono accedere alle cariche elettive "secondo i requisiti stabiliti dalla legge": nel caso che ne occupa, infatti, l'accesso alla carica elettiva verrebbe vanificato da una legge introdotta successivamente. Non vanno sottovalutate, sotto questo profilo, anche le conseugenze in tema di elettorato attivo: l'elettore, infatti, per effetto di una legge successiva allo svolgimento delle elezioni, potrebbe veder dichiarato decaduto il candidato da lui legittimamente eletto, il che, anche se non integra un contrasto formale conl'art. 48 della Costituzione, costituisce indubbiamente lesione di un suo fondamentale diritto. Il contrasto con gli artt. 25 e 51 viene inevitabilmente a riverberarsi anche sull'art. 3 della Costituzione, sotto il particolare aspetto dell'eguaglianza delle condizioni personali. Appare opportuno, pertanto, sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale perche' faccia conoscere il proprio orientamento su tale delicata questione.